Il Regolamento UE 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ha trovato applicazione a decorrere dal 13 dicembre 2014 (fatta eccezione per le disposizioni sull'etichettatura nutrizionale, in vigore dal 13 dicembre 2016).
In breve alcune novità del Regolamento:
- leggibilità delle informazioni obbligatorie: al fine di migliorare la leggibilità delle etichette, viene stabilita una dimensione minima dei caratteri per le informazioni obbligatorie previste dalla normativa
- soggetto responsabile: viene individuato l’operatore responsabile della presenza e della correttezza delle informazioni sugli alimenti, cioè l’operatore con il cui nome o ragione sociale il prodotto è commercializzato, o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione
- etichetta nutrizionale: deve essere redatta comprendendo almeno il contenuto calorico (energia), i grassi, i grassi saturi, i carboidrati con specifico riferimento agli zuccheri e il sale. I valori sono da esprimere come quantità per 100 g o per 100 ml o per porzione. Altri valori nutrizionali possono essere espressi su base volontaria. I valori da riportare possono essere desunti da analisi di laboratorio, o elaborati tramite software facenti riferimento a specifici database, o desunti da dati bibliografici dimostrabili
- modalità di indicazione degli allergeni: il regolamento prevede chiara evidenziazione di qualsiasi ingrediente o coadiuvante che provochi allergie o intolleranze deve figurare nell’elenco degli ingredienti
- prodotti alimentari non preimballati: anche per i prodotti alimentari venduti nel commercio al dettaglio e nei punti di ristoro collettivo occorre riportare le indicazioni sugli ingredienti allergenici
- indicazione di origine: obbligatoria, per alcune categorie merceologiche
- oli e grassi utilizzati: si dovrà specificare quale tipo di olio o di grasso è stato utilizzato
Si tratta in ogni caso di una materia estremamente complessa (la normativa generale in materia deve necessariamente essere armonizzata con quella speciale, riferita cioè a specifiche categorie merceologiche), ancora oggi per molti aspetti in fase di discussione, sia a livello europeo che nazionale.
Come consulente specializzato nel settore alimentare, mi occupo quotidianamente della redazione e revisione di etichette, garantendo all'Operatore del Settore Alimentare la conformità delle stesse ai requisiti normativi europei e nazionali, sia generali (ossia validi per tutti gli alimenti indistintamente) che speciali (ossia relativi alle specifiche categorie merceologiche di volta in volta esaminate)
SCARICA LA NORMATIVA
- Regolamento (UE) 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Reg%201169-2011-UE_Etichettatura.pdf
- Domande e risposte sull'applicazione del Regolamento (UE) 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, pubblicato dalla DG Sanco in data 31 gennaio 2013
https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/labelling_legislation_qanda_application_reg1169-2011_it.pdf
- Nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0018169 del 28 Luglio 2016 sull'applicazione dell'art. 26 "Paese d'origine e luogo di provenienza" del Regolamento (UE) 1169/11
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/Nota_Mise_28-07-2014.pdf
- Nota informativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 170164 del 30 settembre 2014 su " Regolamento (UE) 1169/11 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori -Art. 8 Responsabilità
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Prot_170164_2014.pdf
- Circolare MISE MINSAL del 16 novembre 2016 sulla deroga all'obbligo della dichiarazione nutrizionale di cui al punto 19 Allegato V del Regolamento (UE) 1169/11
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Circolare-deroga-allegato-V-punto-19-16-11-2016.pdf